Il Decreto N°81/2008, con le sue
successive modificazioni, recepisce quanto già
prescritto dal Dlgs 235/2003, relativo ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota da parte dei lavoratori, che a sua
volta integra e modifica il DLgs 626/1994 In
particolare tale decreto si occupa dei seguenti
aspetti:
> impiego di scale a pioli;
> impiego di ponteggi;
> impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi.
Nello specifico esistono nuovi
obblighi che regolamentano l'impiego dei ponteggi. Tra
gli altri, oltre l'obbligo di redigere SEMPRE il Piano
di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) del ponteggio.
La cui redazione e' a carico dell'impresa che monta e
smonta il ponteggio e deve essere predisposto prima di
iniziare le attivita' sul ponteggio.
Con la nuova normativa le operazioni di
montaggio, manutenzione, verifica e smontaggio dei
ponteggi possono avvenire soltanto solo con preposti
e addetti che sono stati debitamente formati ai
sensi di legge .
Da qui
l'OBBLIGATORIETA' di fare un corso per tutti i
montatori e preposti al montaggio/smontaggio
Ponteggi.
Il nostro corso e' valido, per legge, sia
per i montatori di ponteggio che per i preposti al
montaggio del ponteggio e lo consigliamo
anche per i datori di lavoro di imprese edili, tecnici
(geometri, ingegneri , architetti) in quanto nelle 28
ore di corso si chiariscono anche tutti i dubbi
tecnici, pratici e normativi che si possono avere nei
riguardi dei ponteggi, in modo da evitare multe o
incidenti nell'uso del ponteggio.
Ricordiamo che il preposto al montaggio dei
ponteggi, in quanto preposto, deve avere, oltre
il patentino che rilasciamo nei nostri corsi,
l'attestato del corso di 8 ore per preposti, valido
per ogni tipologia di lavoro (e con la nuova normativa
tra breve dovrebbe cambiare il corso preposti)